Difetti di costruzione

Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 2000, n. 117 Tra i vari difetti di costruzione in relazione ai quali opera in capo all'appaltatore la garanzia di cui all'articolo 1669 c.c., rientrano le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze dell'impermeabilizzazione perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento.


Cassazione civile, Sez. II - 19 gennaio 1999 n. 456 - Il "difetto di costruzione" che legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa, bensì quegli elementi accessori che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo, mentre i vizi, legittimanti l'azione di responsabilità contrattuale non devono necessariamente incidere in misura rilevante sull'efficienza e la durata dell'opera.


 

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